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Aziende energivore: facciamo il punto
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03 Settembre 2024

Aziende energivore: facciamo il punto

Le aziende energivore sono aziende che, rispettando determinati requisiti in termini di consumo energetico e settore di appartenenza, hanno diritto ad iscriversi nei portali dedicati della CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) per accedere a significativi sgravi su alcune componenti della bolletta energetica.

In particolare, un’azienda può rientrare all’interno di una o entrambe le seguenti categorie:

 Requisiti agevolazione anno “N”Adempimenti
 ConsumiATECOEfficienza energetica
ELETTRIVORI> 1GWh/anno di energia elettrica nell’anno N-2Appartenere a settori ad alto/medio rischio di rilocalizzazione[1] oppure avere già beneficiato del meccanismo degli elettrivori per gli anni 2022 e/o 2023Essere titolari di una Diagnosi Energetica (DE) trasmessa all’ENEA e conforme all’allegato 2 del D.lgs. 102/2014, eventualmente realizzata nell’ambito di una certificazione ISO 50001Realizzazione di almeno uno degli obblighi di natura ambientale come riepilogato nel Paragrafo Green Conditionalities
GASIVORI> 1GWh/anno di gas naturale (circa 95.000 Sm3) media triennio da N-4 a N-2Appartenere a settori con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4%[2]Realizzazione di almeno uno degli interventi di efficientamento energetico previsti dalla DE

Non sono ammesse all’agevolazione le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Sono previste disposizioni particolari per le imprese neocostituite.

Obbligo di Diagnosi Energetica

Le aziende che vogliono iscriversi all’elenco Energivori devono essere in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità (da ripetere quindi ogni 4 anni), oppure aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica conforme al decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo. Per le imprese multi-sito è possibile applicare una clusterizzazione che permetta di ridurre i siti soggetti a Diagnosi Energetica, ma solo con riferimento alla partita IVA: questo comporta un ricalcolo dei siti da sottoporre a diagnosi per tutte le imprese che hanno adempiuto all’obbligo utilizzando una clusterizzazione di gruppo!

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, all’atto di presentazione della domanda, l’impresa di recente costituzione o non precedentemente assoggettata all’obbligo che non abbia ancora realizzato una Diagnosi Energetica, assume l’impegno alla redazione e successivo invio ad ENEA della stessa (o in alternativa all’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica) entro l’anno di fruizione dell’agevolazione. Come disposizione transitoria per l’anno 2024, può accedere alle agevolazioni l’impresa che non è titolare di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni se si impegna a effettuarla entro il 31 marzo 2025.  Si specifica che tali imprese, per accedere alle agevolazioni energivori per l’anno 2025, sono tenute a trasmettere la diagnosi energetica sul portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA prima della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.

ENEA svolge i controlli per accertare la conformità delle diagnosi, anche tramite verifiche in situ:

  • sul 100 % delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa
  • su una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese energivore, pari ad almeno il 3% delle dichiarazioni relative alle diagnosi energetiche ricevute

La sanzione amministrativa prevista per gli inadempienti va da 4.000 a 40.000 € (in assenza di Diagnosi), mentre se la diagnosi risulta non conforme alle normative, la sanzione varia tra i 2.000 e i 20.000 €.

Una Diagnosi Energetica accurata trasforma questo obbligo in un’opportunità, permettendo di:

  • individuare quali potrebbero essere gli interventi da realizzare
  • definire le priorità e quantificare le opportunità di risparmio energetico da un punto di vista tecnico-economico
  • analizzare l’aspetto sociale in termini di impatto sulle persone che lavorano in azienda
  • definire i relativi indici di prestazione energetica. I nostri energy manager potranno confrontarli con quelli tipici del settore merceologico di riferimento, in modo da individuare il potenziale di efficientamento

Green Conditionalities

Oltre all’obbligo di Diagnosi Energetica, le imprese elettrivore (non quelle gasivore!) devono adempiere a uno dei seguenti obblighi di natura ambientale “Green Conditionality”:

A) Attuazione raccomandazioni rapporto DE
ModalitàPer ciascun anno di fruizione delle agevolazioni, vanno individuati gli interventi contenuti nel rapporto di diagnosi energetica con le seguenti caratteristiche:

– tempo di ritorno semplice (TRI) < 3 ANNI, determinato al momento della redazione della DE utilizzando il prezzo dei vettori energetici indicato nella DE e opportunamente documentato oppure con TRI > 3 ANNI, purché produca una riduzione del consumo specifico almeno pari a quella degli interventi sostituiti
– costo complessivo non eccedente l’agevolazione percepita nell’anno di riferimento.

L’azienda deve poi investire almeno un terzo del costo complessivo degli interventi scelti nell’anno di riferimento dell’agevolazionee completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione à se l’impresa non è ancora in possesso di una DE la prima scadenza obbligatoria di investimento è spostata al 31 dicembre dell’anno successivo alle agevolazioni
SanzioniL’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza.
Nota– Vanno considerati gli interventi previsti nel rapporto di diagnosi energetica in corso di validità, realizzati dal 1° gennaio 2024
– È considerata adempiente all’obbligo l’impresa per cui il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero non riporta interventi con le caratteristiche indicate
B) Riduzione impronta carbonio con energia rinnovabile
ModalitàNel corso dell’anno di fruizione delle agevolazioni, è necessario coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione:

autoproduzione di EE effettuata in sito o nella sua prossimità
acquisto di EE attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia da fonti rinnovabili (PPA)
acquisizione e annullamento di garanzie di origine (GO)
SanzioniL’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%
C) Riduzione emissioni gas a effetto serra
ModalitàNel corso dell’anno di fruizione delle agevolazioni va investito almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione percepita in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra, come certificato da verificatore esterno.
SanzioniL’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora non siano stati rispettati i parametri indicati dal Decreto.

Aggiornamenti importanti: focus elettrivori

Tra luglio e agosto, sono stati pubblicati aggiornamenti normativi rilevanti per le imprese a forte consumo di energia elettrica:

  1. Con l’emanazione del Decreto del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 256 del 10-07-2024 (entrato in vigore il 12-07-2024) si completa il quadro delle regole riguardanti la misura agevolativa per le imprese a forte consumo di energia elettrica, introdotta dal decreto 131 del 2023 in linea con le nuove linee guida sugli aiuti di Stato. In particolare, vengono chiariti gli obblighi che dovranno essere rispettati dalle aziende agevolate (vd. paragrafo Green Conditionalities).
  • Il 23-07-2024 il MASE ha firmato il Decreto “Energy Release”, facente seguito al Decreto-Legge n. 181 del 9-12-2023, per sviluppare nuova capacità di generazione di energia rinnovabile da parte delle aziende a forte consumo di energia elettrica. In particolare, il Decreto prevede la possibilità per le aziende elettrivore (anche in forma aggregata) di stipulare con il GSE appositi contratti per l’ottenimento dell’energia elettrica ad un prezzo calmierato, a fronte dell’impegno a realizzare nuovi impianti rinnovabili (di potenza pari almeno a 200 kW) nei mesi successivi. Si è in attesa della pubblicazione delle Regole Operative (attese entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto) per conoscere tutti i dettagli del meccanismo.
  • Con la Circolare n. 42/2024/ELT di inizio agosto la CSEA ha implementato una sessione suppletiva per la presentazione delle Dichiarazioni che consentono di ottenere l’agevolazione per l’annualità 2024, eccezionalmente con riconoscimento dal 1 gennaio (quindi senza perdita di un mese di beneficio) e senza la maggiorazione del contributo amministrativo normalmente previsti per le sessioni suppletive: il Portale rimane aperto dal 05 agosto 2024 e fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2024. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni.

Le imprese che vogliono iscriversi devono fornire:

  • i dati di prelievo di energia elettrica dei Punti di Prelievo (POD) nella titolarità della propria Partita IVA, in relazione all’annualità n-2
  • per ciascun anno del periodo di riferimento i dati per il calcolo del VAL
  • ai fini del controllo del settore di appartenenza, fa fede il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento

Le imprese che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria 2024, chiusa nel mese di dicembre, possono rinunciare alla agevolazione inviando una apposita comunicazione tramite PEC alla CSEA. Questo perché al momento della sessione ordinaria non era ancora noto con completezza lo scenario degli adempimenti connessi alla misura agevolativa.

Prossimi passi

A seguito dell’entrata in vigore del DM n. 256 (12 luglio 2024), sono attesi importanti aggiornamenti, con le seguenti scadenze:

  • Entro 60 giorni, ENEA pubblica un elenco non esaustivo, da aggiornare con cadenza biennale, delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi
  • Entro 90 giorni verranno individuate le modalità e i termini con cui l’impresa elettrivora adempie agli obblighi previsti
  • Entro 120 giorni, ARERA individua le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese sono tenute rimborsare ai sensi del presente decreto. 

Inoltre, ricordiamo che il portale per la raccolta delle dichiarazioni riferite all’anno “N” viene normalmente aperto nell’ultimo trimestre dell’anno “N-1”: questo significa che ad ottobre-novembre 2024 verranno aperti i portali per le agevolazioni 2025 e a quel punto ci saranno solo 45 giorni per raccogliere e preparare tutta la documentazione!

Si consiglia in ogni caso di sottoporre i propri siti e stabilimenti al processo di diagnosi energetica, rivolgendosi preferibilmente a figure certificate, in modo da poter individuare eventuali interventi finalizzati al risparmio energetico, ed essere già pronti per questa od altre agevolazioni.

Contattaci per maggiori informazioni e per verificare se la tua azienda ha i requisiti per accedere alle agevolazioni!


[1] come da elenco codici NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) in Allegato 1 della Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022”. I Codici ATECO (ATtività ECOnomiche) sono la traduzione italiana della nomenclatura comunitaria NACE.

[2] come da elenco codici NACE in Allegato 1 al DM . 541 del 21/12/2021

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