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Tra obblighi e opportunità: Green Conditionalities & Energy Release 2.0
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16 Gennaio 2025

Tra obblighi e opportunità: Green Conditionalities & Energy Release 2.0

Il Decreto MASE n. 256/2024 introduce le Green Conditionalities per le imprese elettrivore, obbligate a scegliere tra: attuare interventi di efficienza energetica, coprire il 30% del fabbisogno con energia a zero emissioni, o investire in progetti di riduzione delle emissioni di gas serra. Previsti controlli, sanzioni e il supporto dell’Energy Release 2.0.

Green Conditionalities

Come avevamo accennato lo scorso settembre, con l’emanazione del Decreto MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 256 del 10 luglio 2024, entrato in vigore il 12 luglio 2024, sono stati definiti gli obblighi di natura ambientale noti come Green Conditionality (GC). Queste regole si applicano esclusivamente alle imprese ad alto consumo di energia elettrica, le cosiddette elettrivore, mentre restano escluse le imprese gasivore.

Di seguito vengono descritte le tre possibili misure (alternative tra loro) che le imprese elettrivore sono tenute a soddisfare, oltre all’obbligo di esecuzione della Diagnosi Energetica.

Prima di entrare nel merito delle singole Green Conditionalities è importante sapere che:

  • gli obblighi previsti dal decreto sono alternativi tra di loro
  • l’impresa deve indicare la modalità scelta per l’adempimento alle Green Conditionalities per la annualità “n” nell’ambito della presentazione della dichiarazione elettrivori sul Portale CSEA per il medesimo anno n
  • per ciascun anno può essere scelta un’unica modalità, per tutti i siti oggetto della diagnosi, che può essere modificata entro il 31 dicembre dell’anno n 

Inoltre, per quanto riguarda tempistiche e controlli:

  • entro il 30 aprile di ciascun anno n: CSEA comunica a ENEA l’elenco delle imprese che hanno fatto domanda per le agevolazioni relative all’anno n
  • entro il 30 giugno dell’anno n: ENEA comunica a CSEA gli esiti della verifica riguardante la presenza delle Diagnosi Energetiche nel proprio portale 
  • entro il 31 gennaio dell’anno n+1: CSEA provvede a trasmettere a ENEA, a ISPRA e al GSE l’elenco delle imprese elettrivore dell’anno n di agevolazione comprensivo della modalità scelta
  • entro il 30 giugno dell’anno n+1: ENEA comunica a CSEA l’esito dei controlli a campione sugli adempimenti

Nel caso di revoca parziale o totale dell’agevolazione, ENEA comunica a CSEA l’elenco delle imprese inadempienti, il periodo di mancato adempimento e/o l’importo e le informazioni necessarie al calcolo delle agevolazioni da rimborsare

GC-a) Attuazione delle raccomandazioni in Diagnosi Energetica

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art.4 del DM 256 del 10 luglio 2024: attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica (DE).
LINEE GUIDA E VERIFICHE
Responsabile: ENEA
– Linee Guida operative sul sito ENEA
– Elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica sul sito ENEA
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
L’impresa deve individuare, all’interno della DE, tutti gli interventi con:
tempo di ritorno (TRI) semplice < 3 anni
investimento complessivo non superiore al valore dell’agevolazione percepita nell’anno n
L’impresa deve realizzazione gli interventi individuati sostenendo:
1/3 dell’investimento entro il 31 dicembre dell’anno n
2/3 dell’investimento entro il 31 dicembre dell’anno n+2
Entro il 31 dicembre dell’anno n l’impresa deve accedere sul portale ENEA per:
inserire il valore dell’agevolazione (stimata)selezionare gli interventi da realizzare
Entro il 31 dicembre dell’anno n+1 l’impresa deve accedere sul portale ENEA per:
– registrare lo stato di avanzamento/completamento degli interventi
– inserire il valore del costo sostenuto
A completamento di ciascun intervento l’impresa deve:
– aggiornare i dati di progetto inseriti in Diagnosi con i valori effettivi
– caricare la documentazione relativa all’intervento (ordini, progetti, fatture…)
VERIFICHE
– Controlli massivi per verificare la realizzazione degli investimenti nei tempi previsti
– Controlli a campione (minimo 3%) per ciascun codice ATECO sugli interventi realizzati
SANZIONI
– in caso di mancanza totale di effettuazione di investimenti, si procede alla revoca totale dell’agevolazione e si esclude l’impresa dall’elenco elettrivori
– in caso gli investimenti siano stati intrapresi ma non sia stata raggiunta la soglia prevista, viene richiesto il rimborso del doppio della differenza tra la quota di un terzo degli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto all’impresa
ULTERIORI CHIARIMENTI
È considerata adempiente all’obbligo l’impresa per cui il rapporto di diagnosi non riporti interventi ovvero non riporti interventi con le caratteristiche indicate.

GC-b) Copertura del fabbisogno con energia da fonti che non emettono carbonio

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art.5 del DM 256 del 10 luglio 2024: riduzione dell’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio (c.d. “Quota Green”)
LINEE GUIDA E VERIFICHE
– Responsabile: GSE
– Regole applicative sul sito GSE
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
L’impresa deve coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle seguenti modalità o loro combinazione:
autoproduzione effettuata in sito o nella sua prossimità (ai sensi D.Lgs. 199/2021)
– acquisto energia attraverso contratti Power Purchase Agreement (PPA)
– acquisizione e annullamento Garanzie di Origine (GO)

→ Le imprese possono rispettare la Quota Green anche grazie al meccanismo dell’Energy Release 2.0
Le imprese devono sottoscrivere il servizio Garanzie di Origine sull’Area Clienti GSE per l’apertura del Conto Proprietà che consenta i trasferimenti e l’annullamento automatico delle GO:
– per la competenza 2024,  dal 1° febbraio 2025 ed entro il 28 febbraio 2025
– per gli anni di competenza dal 2025 in poi, dal 1° gennaio dell’anno n+1, fermo restando il termine ultimo del 28 febbraio di ogni anno

All’interno della propria sezione sul Portale GO, ogni impresa potrà visualizzare il quantitativo di GO, suddivise per tipologia (autoconsumo/PPA/acquisizione).
VERIFICHE
Entro il 31 gennaio dell’anno n+1 il GSE riceve da ENEA il tracciato con l’elenco delle imprese che hanno optato per il rispetto della Quota Green.
A partire dal 1° aprile dell’anno n+1 il GSE verifica il raggiungimento delle soglie del 30% e del 50% ricorrendo al controllo dell’annullamento delle GO associate a ciascuna modalità; tale calcolo viene validato e diventa definitivo dopo il 10 giugno di ciascun anno.
Entro il 30 giugno dell’anno n+1 il GSE trasmette ad ENEA il rapporto sui controlli per l’anno n.
SANZIONI
Se l’esito del calcolo è pari ad un valore <25% non è conseguita la soglia per la maturazione del diritto all’agevolazione elettrivori; per un valore tra il 25% ed il 30% è conseguito il raggiungimento parziale della soglia.
ULTERIORI CHIARIMENTI
È considerata adempiente all’obbligo l’impresa il cui fabbisogno di energia elettrica è coperto per più del 30% da fonti a energia rinnovabile che non emettono carbonio.
L’impresa che copre almeno il 50% del proprio fabbisogno con una combinazione delle modalità descritte, di cui (alternativamente):
– almeno il 5% mediante autoproduzione
– almeno il 10% mediante PPA
ha diritto alla c.d. premialità che comporta un’aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria prevista per la loro classe di appartenenza.

GC-c) Investimenti in progetti con riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art.6 del DM 256 del 10 luglio 2024: investimenti in progetti con riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra.
LINEE GUIDA E VERIFICHE
– Responsabile: ISPRA
– Linee Guida operative sul sito ISPRA
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
L’impresa deve investire almeno il 50% dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento in progetti che comportino riduzioni di emissioni di gas ad effetto serra al di sotto del valore minore tra:
– il 90% del valore del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’Emission Trading System (quote/t)
– il valore delle emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante (tCO2eq/t)
L’impresa, entro l’anno n+2, deve trasmettere ad ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra ed una relazione verificata che confermi che l’investimento in questione ha portato ad una riduzione del livello di emissioni di gas serra conforme ai valori di riduzione sopra definiti.
VERIFICHE
Entro il 31 gennaio dell’anno n+1 ISPRA riceve da CSEA l’elenco degli elettrivori dell’anno n di agevolazione comprensivo della scelta della modalità green “Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra” e provvede, con il coordinamento di ENEA, a verificare l’ottemperanza agli adempimenti previsti.
SANZIONI
Qualora l’impresa non abbia adempiuto alle condizioni sopra elencate, è tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite.
Qualora l’impresa abbia raggiunto un valore di emissione inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo ed il parametro massimo, essa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita.
ULTERIORI CHIARIMENTI
I valori riveduti dei parametri applicando le definizioni dei prodotti inclusi e la definizione dei processi e delle emissioni inclusi come presenti  nell’Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2019/331 del 19 Dicembre 2018 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – EUR-Lex) sono riportati in Allegato I al Regolamento 2021/447, secondo la suddivisione:
1. parametri di riferimento di prodotto senza tenere conto dell’intercambiabilità combustibile/energia elettrica
2. parametri di riferimento di prodotto tenendo conto dell’intercambiabilità combustibile/energia elettrica
3. parametri di riferimento di calore e di combustibili

Energy Release 2.0

L’Energy Release 2.0 è un meccanismo creato a supporto delle imprese elettrivore presenti nell’elenco 2024 del 18/10/2024 pubblicato da CSEA (anche in fase di istruttoria purchè la stessa vada a buon fine) per favorire l’installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il requisito elettrivori non va necessariamente mantenuto per gli anni 2025, 2026 e 2027. La misura prevede la stipula di due contratti distinti puramente finanziari, svincolati dallo scambio fisico dell’energia, che hanno per oggetto un determinato volume di energia e si basano su un “Prezzo di Cessione” fisso e pari a 65 €/MWh:

  1. Contratto di anticipazione: contratto per differenza a due vie di durata 36 mesi (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027) in cui il GSE riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia nella disponibilità del GSE (Prezzo di Vendita) in relazione al volume di energia assegnato e le GO corrispondenti a tale volume. Non è possibile determinare con certezza come varierà il Prezzo di Vendita nel prossimo triennio ma i valori attesi sono attorno a 100 €/MWh e comunque maggiori del prezzo di cessione
  2. Contratto di restituzione: contratto per differenza a due vie di durata 20 anni (a decorrere dall’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione) in cui l’impresa elettrivora, o il soggetto terzo da essa individuato, si impegna a restituire l’energia anticipata dal GSE, ed il controvalore delle relative GO. In questo caso il GSE riconosce il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio zonale orario (MGP); se il differenziale è negativo, il GSE provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo il pagamento del corrispettivo. Ciò significa che la quota parte di energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile ed oggetto del contratto viene ceduta al GSE ad un prezzo fissato pari a 65 €/MWh.

L’energia da “restituire” proviene dalla nuova capacità di generazione che deve essere realizzata dalle imprese elettrivore, anche tramite soggetti terzi, mediante impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici nuovi/potenziati di potenza minima pari a 200 kW ciascuno. Tale nuova capacità di generazione, deve essere complessivamente pari almeno al doppio di quella necessaria alla restituzione dell’energia anticipata dal GSE nei trentasei mesi. L’entrata in esercizio degli impianti deve avvenire entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di anticipazione di energia tra il cliente finale energivoro e il GSE.

L’Energy Release 2.0 si presenta come un’opportunità strategica per le imprese elettrivore per investire in soluzioni sostenibili e future, promuovendo allo stesso tempo una crescita più verde del settore energetico

Grafici 1 e 2 – Funzionamento contratti a due vie (Prezzi di Vendita e prezzi MGP inseriti a titolo esemplificativo)

I clienti finali energivori per partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica devono presentare una manifestazione di interesse tramite il Portale del GSE entro le ore 12.00 del 14 febbraio 2025 indicando il volume dell’energia oggetto di anticipazione.

IMPORTANTE: È stata prorogata al 3 marzo 2025 la scadenza per presentare al GSE le manifestazioni di interesse per il bando Energy Release 2.0. Inoltre, possono partecipare anche le imprese iscritte o in fase di iscrizione negli elenchi delle aziende ad alto consumo di energia elettrica per gli anni 2024 e 2025.

È importante sottolineare che le imprese possono partecipare singolarmente o attraverso aggregazioni. In quest’ultima ipotesi è il Soggetto Aggregatore (SA) che fa da interfaccia e controparte contrattuale nei confronti del GSE e che quindi si obbliga, direttamente o tramite Soggetti Terzi, alla realizzazione dei nuovi impianti di produzione necessari per la restituzione dell’energia elettrica richiesta. Far parte di un’aggregazione comporta numerosi vantaggi per l’impresa elettrivora, che può:

  • ottenere il beneficio economico atteso durante il periodo di anticipazione senza la necessità di versare depositi cauzionali o garanzie (perchè se ne occupa il SA)
  • ottenere direttamente sul proprio Conto le Garanzie di Origine come se partecipasse al meccanismo in maniera autonoma (e, se sufficienti per il raggiungimento delle soglie previste, utilizzarle per ottemperare all’obbligo previsto dalle Green Conditionalities)
  • partecipare al meccanismo anche se non ha a disposizione le coperture/terreni o le finanze per la realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile (perchè se ne occupa il SA)
  • accedere al meccanismo delegando al SA tutto l’iter amministrativo e la gestione dei rapporti con il GSE
  • essere libero da qualunque obbligo contrattuale dopo la fine del Contratto di Anticipazione

Conclusioni

Le aziende a forte consumo di energia che vogliono avere la certezza di ottemperare correttamente agli obblighi previsti e di non perdere opportunità importanti, come l’accesso al meccanismo dell’Energy Release 2.0, devono mantenersi costantemente aggiornate, possibilmente supportate da figure certificate.

Si consiglia in ogni caso di sottoporre i propri siti e stabilimenti al processo di diagnosi energetica, in modo da poter impostare un percorso verso l’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni che vada aldilà degli obblighi previsti e che consenta di accedere a tutte le opportunità presenti sul mercato.


Articolo a cura di F.Mossa

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