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I benefici della Transizione 5.0
Industria 4.0
24 Aprile 2024

I benefici della Transizione 5.0

Cosa significa Industria 5.0?

Il “Piano Transizione 5.0” è stato introdotto dal Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2019, con l’obiettivo di favorire la transizione digitale e sostenibile delle imprese italiane. Questo piano, finanziato con risorse del PNRR per un totale di 6,3 miliardi di euro, rappresenta un passo avanti rispetto al precedente Piano Industria 4.0.

Il Piano Industria 4.0, ancora attivo, ha offerto negli anni passati sostegni significativi alle imprese, in particolare per l’acquisto di beni strumentali innovativi, ampliando così il suo impatto. Con il nuovo Piano Transizione 5.0, per la prima volta, le imprese possono beneficiare di incentivi economici anche investendo in sistemi per l’autoproduzione di energia, come ad esempio il fotovoltaico. Inoltre, l’attenzione è rivolta alla realizzazione di risparmi energetici, sottolineando l’importanza della sostenibilità nel contesto industriale.

Chi può accedere al beneficio?

Il Piano Transizione 5.0 è accessibile a tutte le imprese che operano regolarmente e hanno sede in Italia. Non vi sono restrizioni in termini di forma giuridica, settore economico o dimensione dell’impresa: sia le Piccole e Medie Imprese (PMI) che le Grandi Imprese (GI) e tutte le categorie di codici ATECO possono beneficiare del piano.

Tuttavia, l’accesso al beneficio è condizionato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore. Inoltre, le imprese devono adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori per essere idonee.

Quali interventi sono incentivabili?

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel corso del biennio 2024-2025 e rientrare nelle seguenti categorie:

  1. Acquisto di beni materiali e immateriali nuovi con le caratteristiche del vecchio piano 4.0, ovvero di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e interconnessi al sistema aziendale, a condizione che si ottenga una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno:
    • il 3% se calcolato sull’intera struttura produttiva
    • il 5% se calcolato sul singolo processo interessato dall’investimento.
    • Rientrano in questa categoria anche i software e le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata.

Sono inoltre agevolabili, nell’ambito di progetti di innovazione di cui al Punto 1:

  1. Acquisto di beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, a eccezione delle biomasse. Nel caso di impianti solari, sono richiesti moduli fotovoltaici con determinate caratteristiche:
    • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea e con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 %
    • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %; prevista maggiorazione della base di calcolo del CI pari al 120% del costo del costo dell’impianto fotovoltaico
    • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %; prevista maggiorazione della base di calcolo del CI pari al 140% del costo dell’impianto fotovoltaico
  2. Spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione di competenze rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 % degli investimenti in beni strumentali e con un massimale di 300.000 €.
  3. Solo per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione (vd. paragrafo “Come accedere all’incentivo?”) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 €

Al fine del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) non sono agevolabili investimenti destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Qual è il beneficio economico?

Il beneficio economico consiste in un credito di imposta (CI) proporzionale alla spesa sostenuta e maggiorato in funzione del risparmio energetico ottenuto.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione e, si assume, per investimenti che comportano nuove installazioni non in sostituzione di impianti esistenti, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati vengono ceduti a terzi/destinati a diverse strutture produttive oppure, per beni acquistati in locazione finanziaria, in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto, si applica il meccanismo del recapture per cui il CI viene corrispondentemente ridotto.

Il CI è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2025.

Con cosa è cumulabile l’incentivo?

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta non è cumulabile con quello previsto dal Piano Industria 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Come accedere all’incentivo?

Per l’accesso al beneficio le imprese dovranno presentare in via telematica:

  • una certificazione ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente, che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili (Diagnosi energetica)
  • una comunicazione, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione del GSE, concernente la descrizione ed il costo del progetto di investimento
  • una attestazione dell’avvenuta interconnessione
  • una comunicazione di completamento dell’intervento corredata da una certificazione ex post, rilasciata da un valutatore indipendente, che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante

Il GSE avrà il compito di raccogliere e verificare tali comunicazioni per poi trasmettere:

  • al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato
  • all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
  • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Quali sono i prossimi passi?

Si resta in attesa dei Decreti Attuativi di prossima pubblicazione e adozione per definire gli ultimi aspetti, come:

  • le modalità di invio telematico della richiesta
  • le eccezioni relative agli interventi non ammissibili
  • la possibilità di transito dal Piano 4.0 al Piano 5.0
  • i criteri per la determinazione e la verifica dei risparmi ottenuti

Si raccomanda di sottoporre i propri siti e stabilimenti a un processo di diagnosi energetica, preferibilmente con l’aiuto di professionisti certificati. Questo permetterà di identificare possibili interventi volti al risparmio energetico e di essere pronti per l’inizio del processo.

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