Gestione Evoluta / Industria 4.0
Speciale Transizione 5.0
A che punto è la normativa? Il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2019 ha introdotto a favore della…
A che punto è la normativa?
Il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2019 ha introdotto a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane il “Piano Transizione 5.0”, le cui risorse stanziate dal PNRR ammontano a 6,3 miliardi di euro.
Questa iniziativa fa seguito al Piano Industria 4.0, ancora in essere, che negli ultimi anni ha permesso alle aziende di ottenere contributi importanti soprattutto per l’acquisto di beni strumentali innovativi, amplificandone la portata. Per la prima volta, infatti, è possibile accedere ai benefici economici anche con investimenti in sistemi per l’autoproduzione di energia (in primis fotovoltaico) e si pone il focus sull’ottenimento di risparmi energetici. Il Decreto rappresenta un punto di svolta per le aziende che cercano di beneficiare delle agevolazioni fiscali legate all’innovazione e alla sostenibilità energetica.
Il 26 luglio è stato finalmente firmato il tanto atteso Decreto definitivo da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Chi può accedere al beneficio?
Possono accedere al Piano Transizione 5.0 tutte le imprese con sede in Italia in normale attività, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione: via libera, quindi, sia alle Piccole e Medie Imprese (PMI) che alle Grandi Imprese (GI) e a tutti i codici ATECO.
La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Inoltre, il Piano Transizione 5.0, così come tutte le misure erogate in accordo con il PNRR, si attiene al principio DNSH (Do Not Significant Harm), escludendo gli investimenti che potrebbero causare danni ambientali significativi. Il testo del Decreto in circolazione conferma ovviamente questa linea, specificando però importanti eccezioni che aprirebbero l’accesso al Credito di Imposta anche a categorie di imprese che inizialmente sembravano escluse tout-court in quanto riconducibili:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi
Quali investimenti sono incentivabili?
Vengono confermati come agevolabili gli investimenti rientranti nelle seguenti categorie:
- Acquisto di beni materiali e immateriali nuovi con le caratteristiche del vecchio piano 4.0, ovvero di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e interconnessi al sistema aziendale, a condizione che si ottenga una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno:
- il 3% se calcolato sull’intera struttura produttiva
- il 5% se calcolato sul singolo processo interessato dall’investimento
Rientrano in questa categoria anche i software e le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata.
Sono inoltre agevolabili, nell’ambito di progetti di innovazione di cui al Punto 1:
- Acquisto di beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, a eccezione delle biomasse.
- Spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione di competenze rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 % degli investimenti in beni strumentali e con un massimale di 300.000 €.
- Solo per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione (vd. paragrafo “Come accedere all’incentivo?”) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 €
Qual è il beneficio economico?
Il beneficio economico consiste in un credito di imposta (CI) proporzionale alla spesa sostenuta e maggiorato in funzione del risparmio energetico ottenuto.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. A questo proposito viene il nuovo testo specifica che:
- se il processo di innovazione ha ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo la riduzione dei consumi va obbligatoriamente calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva
- per le imprese di nuova costituzione e, si assume, per investimenti che comportano nuove installazioni non in sostituzione di impianti esistenti, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato
Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati vengono ceduti a terzi/destinati a diverse strutture produttive oppure, per beni acquistati in locazione finanziaria, in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto, si applica il meccanismo del recapture per cui il CI viene corrispondentemente ridotto.
Il Credito di Imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili e della riduzione dei consumi conseguita:

Il CI è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2025.
Come certificare il risparmio energetico
L’Art. 9 comma 3 del nuovo Decreto, attualmente in bozza, specifica che in assenza di dati energetici registrati per la misurazione diretta si possa procedere con una stima dei consumi attraverso ‘l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili’. Se questa specifica sembra evitare l’imposizione di un sistema di monitoraggio dei consumi, non dobbiamo dimenticare che i progetti di innovazione saranno valutati dai tecnici del GSE, per loro natura attenti alle misure ed alla veridicità dei risparmi calcolati come ben sanno tutte le aziende che negli anni hanno avuto accesso ad altri meccanismi di incentivazione legati al mondo dell’energia, come i Certificati Bianchi o TEE (Titoli di Efficienza Energetica).
La presenza di un sistema di monitoraggio dei consumi fornirebbe ai tecnici che andranno ad eseguire le perizie ex-ante ed ex-post informazioni quantitative relative al progetto di innovazione, permettendo di individuare indicatori e algoritmi di calcolo che consentano di stimare, prima, e di attestare, poi, i risparmi energetici effettivamente conseguiti.
E’ quindi consigliabile, soprattutto quando l’investimento riguarda un singolo processo, implementare un sistema di monitoraggio dei consumi che permetta di:
- fornire informazioni utili alla stima dei risparmi
- fornire dati oggettivi per la verifica dei risparmi conseguiti
- fornire informazioni che permettano di ottimizzare il risparmio ottenibile, eventualmente intraprendendo azioni correttive per evitare il decadimento delle prestazioni rispetto a quanto previsto e certificato
Infine, l’implementazione di un sistema di monitoraggio può anche essere di per sé un investimento agevolabile nell’ambito della 5.0, a patto ovviamente di conseguire un risparmio dei consumi oltre le soglie minime richieste.
Focus fotovoltaico
Tra gli interventi ‘trainati’, che possono cioè concorrere alla maturazione del Credito di Imposta ma vanno necessariamente abbinati ad altri interventi che garantiscano un certo risparmio energetico, troviamo l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile: tra questi il più adatto ad incontrare le esigenze delle aziende italiane è sicuramente il fotovoltaico. A questo proposito il nuovo testo specifica che:
- l’impianto deve essere collegato alla rete tramite il punto di prelievo (POD) della struttura produttiva oggetto dell’investimento principale oppure essere localizzato nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva oggetto degli interventi trainanti: in questo modo la Transizione 5.0 abbraccia anche l’Autoconsumo Diffuso a distanza
- tra le spese ammissibili sono agevolabili anche quelle relative ai servizi ausiliari di impianto, ai trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, ai misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica ed a eventuali impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
- il dimensionamento degli impianti va determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva; tale fabbisogno si determina in base ai consumi di energia elettrica e termica registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, coincidente con la fine lavori
- devono essere allacciati alla rete del Distributore entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione
- deve essere rispettato un costo massimo ammissibile calcolato in euro/kW come da tabella riportata di seguito:

Nota a margine: tali massimali sono inferiori rispetto a quelli previsti dal PNRR per l’erogazione del contributo a fondo perduto fino al 40% erogabile per le CER/Autoconsumo Collettivo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia in comuni < 5.000 abitanti.
Viene inoltre confermato che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici rientranti tra le seguenti categorie (rif. Art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11):
- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 %
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 % prevista maggiorazione della base di calcolo del CI pari al 120% del costo del costo dell’impianto fotovoltaico
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 % prevista maggiorazione della base di calcolo del CI pari al 140% del costo dell’impianto fotovoltaico
Ad oggi, solo una minima parte dei pannelli installati in Europa è prodotto nella UE: il mercato risulta infatti dominato da pannelli di produzione extra europea, in primis cinesi, che permettono di avere costi di produzione e quindi commercializzazione più competitivi, anche grazie alla disponibilità di materie prime come il silicio, materiale prodotto in grandi quantità proprio dalla Cina.
La speranza è quindi che la Transizione 5.0 dia una spinta all’economia dei pannelli made in UE senza penalizzare le aziende costringendole ad affrontare costi di investimento eccessivamente alti.
Novità: produzione energia termica
Il Decreto annovera tra gli impianti per l’autoproduzione di energia anche quelli per la produzione di energia termica utilizzata come calore di processo, alimentata tramite energia rinnovabile autoprodotta e autoconsumata (ad esempio tramite un impianto fotovoltaico installato sulle coperture della propria struttura produttiva) oppure certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11. Si vuole così agevolare l’elettrificazione dei consumi termici attraverso impianti in pompa di calore; in questo caso le spese ammissibili dipendono sia dalle potenze in gioco che dalla tecnologia utilizzata:

Con cosa è cumulabile l’incentivo?
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito di imposta non è cumulabile con quello previsto dal Piano Industria 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).
Come accedere all’incentivo?
Per l’accesso al beneficio le imprese dovranno utilizzare la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, che sarà accessibile dal sito del GSE tramite SPID, ed inviare:
- una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione corredata dalla certificazione ex ante, necessaria per prenotare il Credito di Imposta spettante
- apposite comunicazioni periodiche volte a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione e le spese sostenute
- una attestazione dell’avvenuta interconnessione
- una comunicazione di completamento dell’intervento corredata da una certificazione ex post.

Il ruolo del GSE
Il GSE avrà il compito di raccogliere e verificare tutte le comunicazioni per poi trasmettere:
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato
- all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione
Al GSE spetterà inoltre l’onere di effettuare, sulla base di un piano di controlli non ancora reso pubblico, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione e durante tutto l’iter del processo. Tra gli obiettivi di tali controlli ci sarà la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex-ante ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l’intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post.
Date importanti
Come per ogni forma di agevolazione, anche per il Credito di Imposta previsto dalla 5.0 ci sono delle date cruciali da tenere a mente per non rischiare di perdere il beneficio. Sembra oggi confermato che siano agevolabili i progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Il nuovo testo in circolazione chiarisce che per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del “primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento” e quindi corrisponde alla data in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni (a titolo di esempio):
- stipula di contratti
- emissione di una conferma d’ordine
- emissione di fatture
- effettuazione di pagamenti
Il progetto può dirsi invece completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, ed in particolare:
- se l’ultimo investimento ha ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, questa corrisponde alla data di effettuazione degli investimenti
- se l’ultimo investimento ha ad oggetto impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, fa fede la data di fine lavori
- se l’ultimo investimento ha ad oggetto attività di formazione, fa fede la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.
Inoltre, i progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione.
Al momento non è però esplicitata una proroga che permetta, a fronte di un acconto pagato entro dicembre 2025, di terminare i progetti entro i primi mesi del 2026 per cui il limite del 31 dicembre 2025 sembra essere perentorio!
Infine, si specifica che la comunicazione di completamento del progetto va inviata in ogni caso entro il 28 febbraio 2026.
Certificazioni e soggetti abilitati
Riassumiamo le certificazioni che devono essere ottenute affinchè un investimento possa accedere alla Transizione 5.0 e quali sono i soggetti abilitati ad emetterle.
- PERIZIA TECNICA ASSEVERATA ‘REQUISITI 4.0’
COSA la rispondenza dei beni oggetto di investimento alle caratteristiche di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l’interconnessione al sistema aziendale devono essere comprovate da apposita perizia asseverata; come avveniva per il vecchio piano 4.0, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Tale documento andrà inviato nell’ambito della comunicazione preventiva da inviare al GSE per la prenotazione del credito.
CHI la perizia va rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
- PERIZIA TECNICA ASSEVERATA PER LA CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI
COSA La riduzione dei consumi energetici deve essere attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate, che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti
- ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
Tali certificazioni andranno redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del Decreto definitivo. Per adempiere a tali obblighi di certificazione è previsto, solo per le PMI, che il beneficio calcolato in base all’investimento ed alla percentuale di risparmio sia aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro.
CHI La nuova bozza di Decreto amplia la platea dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, che adesso sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
- le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Tali soggetti sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.
- CERTIFICAZIONE CONTABILE
COSA L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
CHI Tale certificazione va rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le spese di certificazione sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, è previsto che il beneficio calcolato in base all’investimento ed alla percentuale di risparmio sia aumentato di un importo complessivamente non superiore a 5.000.
Prossimi passi?
Si resta in attesa della pubblicazione del Decreto Attuativo e delle Regole Operative così come dei modelli, che verranno redatti dal GSE, per la trasmissione delle certificazioni di risparmio ex-ante ed ex-post.
Si consiglia in ogni caso di sottoporre i propri siti e stabilimenti al processo di diagnosi energetica, rivolgendosi preferibilmente a figure certificate, in modo da poter individuare eventuali interventi finalizzati al risparmio energetico, ed essere già pronti per l’avviamento dell’iter.







